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Assiterminal: urgente intervenire. Proposta Emendamento art.73 dl 73/2021


1 giugno 2021 - All’art. 73 del decreto legge n. 73/2021, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi 6bis e 6 ter: “6bis. All’art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è aggiunto il seguente comma “8bis. Le eventuali risorse residue di cui alla lett. a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo del comma 8, sono destinate alle imprese di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonchè alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese da dette società conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dall’1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019.” “6 ter.

 Le misure previste dalle lettere a) e b) dell’art. 199, co.1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono prorogate per l’anno 2021, con riferimento per la lettera a) alla riduzione del fatturato nel periodo compreso dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ad analogo periodo dell’anno 2019” Relazione illustrativa 6bis. Il comma 7 dell’art. 199 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, prevede lo stanziamento di euro 26 milioni di euro assegnate a compensare le riduzioni di fatturato delle imprese di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri che avevano avuto una riduzione di fatturato conseguente alla riduzione di volumi di traffico per il 2020. Le relative risorse rimangono, però in gran parte inutilizzate.

 Inoltre, il perdurare dell’emergenza per l’anno 2021 ha mostrato l’esigenza di prevedere ulteriori risorse di compensazione per il settore in cui operano le imprese di cui sopra. Di conseguenza, la norma autorizza l’amministrazione a disporre delle risorse residuali non utilizzate ai sensi del comma 7 dell’art. 199 de d.l. 34/2020, a favore delle imprese che hanno subito una riduzione di prestazioni rese conseguenti al calo di traffico. 6 ter. Stante il perdurare degli effetti pandemici sui traffici marittimi, in particolar modo per quanto ai traffici crocieristici e passeggeri, in cui permane un pressoché azzeramento dei fatturati, si propone di prorogare la misura della riduzione, fino all’azzeramento, dell’importo dei canoni concessori, così come le misure a favore dei soggetti fornitori di lavoro temporaneo portuale, statuite dall’art.199 d.l. 34/2020. Entrambe le richieste non comportano oneri aggiuntivi a carico delle finanze dello Stato.

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