Il 20 maggio scorso è stato convertito in Legge il Decreto‐Legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015 (nell’ambito del quale
figura l’articolo 12 contenente le “nuove” disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici).
Finco (Federazione Industrie Prodotti Impianti e Servizi per Costruzioni) prende atto con favore che il testo del suddetto articolo 12, ispirato dal Ministero delle Infrastrutture, ha sostanzialmente recepito quelle che erano le ragioni che avevano indotto la Federazione ad impugnare il D.P.R. 30 ottobre 2013 (che, come noto, aveva annullato gli art. 107 comma 2 e 109 comma 2 del Regolamento del Codice).
Peraltro, il menzionato articolo 12, ha esteso da 9 a 12 mesi il termine di validità della norma stessa, prevedendo, in ogni caso, che se entro un anno non si trova una differente soluzione continua comunque a valere la normativa da oggi vigente. E'stato inoltre sanato il problema del pregresso generato da una serie di provvedimenti normativi non portati a compimento da dicembre dello scorso anno.
Rimane il grave "vulnus" relativo al mancato mantenimento di alcune categorie specialistiche, in particolare della OS 28 ed all'espunzione, all'ultimo momento, della OS32 sia dal novero delle superspecialistiche che dalle lavorazioni a qualificazione obbligatoria. La Giunta Finco ed il Tavolo di Coordinamento delle Imprese Specialistiche hanno ritenuto, in considerazione dell’emanazione della nuova norma, venuto meno l’interesse al ricorso giurisdizionale (quantomeno con riferimento
all’annullamento degli articoli 107 comma 2 e 109 comma 2). Restano invece da affrontare a fondo, in sede di prosieguo dei lavori di risistemazione complessiva del Codice anche in ragione dell’imminente recepimento delle Direttive Europee, i temi relativi a: l’elenco delle categorie specialistiche; I requisiti oggettivi di qualificazione ai fini della specializzazione; le modalità di acquisizione delle qualificazioni attraverso il subappalto (art. 85 del Regolamento); il tema dell’avvalimento; il tema, imprescindibile, del pagamento diretto dei subappaltatori.
La conversione in Legge del Decreto “mette in sicurezza” inoltre da possibili, minacciati, ricorsi il contenuto dell’articolo 12 di nostro interesse che viceversa rischiava di essere contestato ove veicolato con il solo Decreto Ministeriale del 24 aprile scorso in quanto normativa di rango inferiore rispetto al D.P.R. 207/10 che andava a modificare.
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