Quando avviene un incidente stradale e uno più passeggeri rimangono feriti o subiscono danni a cose di loro proprietà essi hanno sempre diritto a un risarcimento. Secondo quanto stabilito per legge nel 1992, il risarcimento deve essere corrisposto dalla compagnia assicurativa con la
quale il conducente ha stipulato un contratto di Responsabilità Civile e non ha alcuna importanza il motivo per il quale il terzo si trovava sulla vettura in quel momento. Una volta appurate le responsabilità del sinistro, l’assicurazione, qualora constati che il suo cliente non abbia alcuna colpa, provvede alla rivalsa nei confronti della compagnia della controparte.
Tale norma è stata creata con lo scopo di tutelare sempre e comunque i terzi trasportati, che hanno diritto a essere risarciti indipendentemente da chi sia colpevole dell’incidente. L’importo del risarcimento però subisce una notevole decurtazione qualora il passeggero abbia un concorso di colpa in seguito all’adozione di un comportamento imprudente o del tutto inadeguato. Supponiamo, ad esempio, che non abbia allacciato la cintura di sicurezza, in questo caso la cifra che gli viene corrisposta a titolo di risarcimento viene notevolmente ridotta, in quanto ha contravvenuto a un’importante norma di sicurezza prevista dal Codice della Strada.
Come avviene il risarcimento del passeggero? Esiste un’apposita normativa (il Decreto Legislativo n. 209 del 2005) che disciplina il risarcimento dei terzi trasportati e che garantisce loro il pagamento dei danni in un tempo relativamente breve, indipendentemente dal fatto che si trovassero a bordo dell’auto che ha provocato il sinistro o che ne sia stata coinvolta incolpevolmente.
Di norma la liquidazione deve avvenire, come per l’indennizzo diretto, nell’arco di 90 giorni dal giorni in cui il passeggero ha presentato richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice del conducente dell’auto sulla quale si trovava a bordo. Perché la richiesta venga presa in considerazione è necessario che venga trasmessa tramite raccomandata e che contenga tutti i dati relativi al richiedente e alle lesioni fisiche o ai danni alle cose da lui subiti. Naturalmente è necessario allegare la certificazione medica affinché la compagnia possa valutare l’entità del danno e faccia una congrua offerta di risarcimento.
Per evitare di essere vittima di truffe, l’assicurazione però provvede a sottoporre il danneggiato a una visita medica da parte di un professionista di sua fiducia o a fare eseguire una perizia nel caso di danni alle cose e il richiedente non può rifiutarsi a tale ispezione.
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